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Dal 21 novembre 2018 è obbligatoria la comunicazione ENEA anche per il lavori di ristrutturazione (detrazione fiscali del 50%).
Il termine per la comunicazione per i lavori avvenuti tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 è entro 90 giorni a decorrere dal 21/11/2018 quindi entro il 19/02/2019. Per i lavori conclusi successivamente alla data del 21/11/2018 vale il termine dei 90 giorni dalla fine lavori.
Per quali lavori è obbligatoria?
Enea stessa ha specificato che “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.”
Gli interventi riguardano:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- ristrutturazioni;
- cablatura;
- inquinamento acustico;
- risparmio energetico e antisismico;
- sicurezza;
- bonus mobili
Ecco l’elenco dei lavori per cui è obbligatoria la comunicazione Enea:
Strutture edilizie
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
Elettrodomestici
solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare:
- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici
Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici
La comunicazione deve avvenire telematicamente all’Enea e deve essere fatta da soggetto abilitato (termotecnico, geometra) per determinati interventi dove deve essere certificato con dati tecnici il risparmio energetico mentre per altri interventi può essere fatta direttamente dall’interessato.
SI AVVISA CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA COMPORTERA' LA PERDITA DEL BENEFICIO FISCALE.
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